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DIFENDERE I DIRITTI, DEGLI

ANIMALI E DEGLI UOMINI

 

Note per un utile comportamento durante ispezioni (perquisizione, sequestri), in allevamento e/o nei luoghi in cui si svolgono attività commerciali aventi per oggetto animali. L’attenzione è stata rivolta limitatamente alle leggi con implicazioni penali riguardanti la detenzione di animali. Fondamentale : mostrare collaborazione e fermezza.

Ma ricordiamoci anche che gli allevatori ed i commercianti hanno diritti inalienabili in quanto persone, diritti che possono essere e vanno difesi, per consentire al magistrato di esprimere serenamente un giudizio nel merito.

 

1-All’arrivo dei controllore

-non fidarsi delle divise: chiedere tesserino d’identificazione personale, per differenziare i pubblici ufficiali

(Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Agenti di custodia) che hanno sempre il diritto di

entrare nella proprietà privata e procedere a sequestri su tutto il territorio nazionale, dalla polizia locale (vigili provinciali, vigili comunali) che sono pubblici ufficiali solo nel loro territorio di pertinenza, dagli operatori di Associazioni ambientali

riconosciute che operano solo di supporto ai pubblici ufficiali o direttamente con specifici incarichi scritti ( casi rarissimi) da parte di Regione, Provincia, Comune e solamente nel territorio di pertinenza.

Diffidare, in particolare, degli operatori ambientali che spesso operano al di fuori dei limiti attribuiti. In caso di dubbio,

chiamare i Carabinieri (tel. 112).  

-verifica documenti:

agli autorizzati ai controlli, chiedere se hanno un mandato scritto (provvedimento autorizzativo).

Se sì, chiedere copia, se no chiedere siano spiegati i motivi del controllo: in base a quali indizi, quali reati si ipotizzano.

E’ un diritto saperlo, un dovere fornirli.   

-estranei alle funzioni di pubblici ufficiali:

i controllori citati stanno eseguendo un compito molto delicato, che è destinato ad essere vagliato da un magistrato, quindi sottoposto alla riservatezza. Inoltre, il controllato ha nei suoi

diritti la tutela della privacy. Dunque, il sottoposto a controllo può pretendere che: l’operazione sia condotta dalle sole forze di polizia giudiziaria (pubblici ufficiali), senza la presenza di estranei, che devono rimanere fuori dalla proprietà privata. La presenza di “estranei” deve essere accettata dal controllato se sono nominati, con atto scritto, “assistenti”

della polizia giudiziaria: non pare sia motivata l’esigenza di nomina di più di 1 0 2 “assistenti” come “esperti”.  

-media:

operatori TV, fotografi, giornalisti non hanno alcun ruolo nell’ambito delle operazioni di polizia. Dunque, il

controllato può pretendere che non entrino nella sua proprietà  

. Ricordiamo il tema della riservatezza degli atti e della

privacy precedentemente citati.

 

E’ un pieno diritto e si consiglia di non derogare per alcun motivo

. Eventuali presenze (non autorizzate dal controllato) di estranei possono (devono) essere denunciate sul verbale di perquisizione, con richiesta di identificazione delle persone da parte dei pubblici ufficiali, e alla magistratura.

2-Durante la perquisizione  

-legale di fiducia: il controllato è bene richieda la presenza del legale di fiducia. Il pubblico ufficiale ha il dovere di

richiedere al controllato se intende farsi assistere da un legale: la domanda e la risposta vanno messe a verbale. Il

consiglio è di avvalersi senz’altro di questa possibilità. La perquisizione non può avere luogo fintanto che il legale non è

presente.  

-controllo diretto

: la legge riconosce il diritto che il controllato sovrintenda direttamente alle operazioni di perquisizione.

 

Ciò significa che le forze di polizia preposte non possono disperdersi nella proprietà del controllato,

lontani dalla sua attenzione vigile.

 

E’ fortemente consigliato richiedere il rispetto scrupoloso di questo diritto alla difesa, così come richiedere che siano le forze di polizia giudiziaria e non gli ausiliari ad effettuare la perquisizione.  

-il controllato e libertà di comunicazione:

per nessun motivo, salvo caso di arresto, può essere impedito al controllato di comunicare con chicchessia, direttamente o tramite telefono, internet ecc. Il divieto potrebbe determinare gli estremi per una denuncia penale nei confronti delle forze di polizia giudiziaria.

  

-il verbale finale:

 

la perquisizione, sia che sia stata ordinata da un magistrato che decisa autonomamente dalla polizia

giudiziaria,

 

deve

concludersi con un verbale sottoscritto dalle parti. Esso raccoglie le conclusioni dei pubblici ufficiali e

le osservazioni del controllato, che ha il diritto di inserirle per iscritto, liberamente ed integralmente.

 

Il verbale , sia di perquisizione che di eventuale sequestro, è un momento delicatissimo e fondamentale per il prosieguo e la

conclusione dell’azione giudiziaria.

3- Durante il sequestro.

Conclusione fondamentale del sequestro è il verbale, obbligatorio, su cui devono essere riportati gli elementi caratteristici dell’atto: la descrizione dettagliata, e “quant’altro possa avere rilevanza ai fini penali”, degli oggetti/documenti/animali sottoposti a sequestro, le motivazioni (ipotesi di reato) che stanno alla base, l’identificazione del luogo in cui vengono custoditi giudiziariamente. Interessa in particolare, nel nostro caso, approfondire il tema animali:

-identificazione certa degli animali:

il verbale deve riportare l’indicazione della specie (attenzione: oggetto spesso di errori, possibilmente attenersi al nome latino! in caso di contrasti, il controllato è bene verbalizzi la sua personale

identificazione) e le indicazioni (tutte) riportate sull’anello individuale (oppure dal microchip);  

-identificazione chiara del luogo di custodia

degli animali sequestrati e il nome del custode giudiziario, se sono diversi dal controllato. Quest’ultimo può, ed è consigliato lo faccia, richiedere per iscritto, sul verbale , di essere nominato

custode giudiziario, con una frase del tipo:“

 

Chiedo di essere nominato custode giudiziario degli animali sequestrati, trattandosi di animali con precisa specificità, avendone la struttura di allevamento e la perizia necessarie e temendo che i soggetti sequestrati possano soffrire, morire o fuggire, con danno patrimoniale e maltrattamento o morte.”

L’eventuale dissenso da parte della polizia giudiziaria dovrebbe essere motivata sul verbale: nel caso non lo sia,

dichiarare sul verbale

 

:”ho richiesto di conoscere la motivazione della mia mancata nomina a custode giudiziario e non mi è stata data dal preposto verbalizzatore”.  

-motivazione chiara del sequestro (ipotesi di reato):

l’ipotesi di reato che giustifica l’azione di polizia giudiziaria ed in

particolare il sequestro, va chiaramente indicata nel verbale. Inoltre,nel caso in cui le forze di polizia, durante l’operazione, abbiano tentato direttamente o con il concorso di ausiliari di sfilare l’anello d’identificazione senza la presenza di veterinario qualificato, il controllato deve riportarlo sul verbale, con una frase del tipo:”

gli ufficiali di polizia giudiziaria, direttamente e/o per tramite degli assistenti, hanno compiuto manipolazioni prolungate su 1 o più animali, tentando di sfilare l’anello. A mio giudizio, tali manipolazioni, compiute in assenza di personale veterinario

adeguatamente preparato, hanno prodotto malessere e stress negli animali”.

-in caso di liberazione immediata di animali:

 

ricordiamo che non è nei poteri degli ufficiali di polizia giudiziaria

decidere di liberare seduta stante animali sottoposti a sequestro e che questa operazione deve essere autorizzata dal magistrato, possibilmente dopo parere favorevole di veterinario che consideri lo stato di salute dell’animale e le condizioni ambientali esterne, in relazione alla specie.

 

E’ bene esprimere il proprio dissenso a tale atto con specifica

nota sul verbale:

“L’atto può rivelarsi dannoso per gli animali ed è gravemente lesivo del diritto alla difesa nonché un danno patrimoniale per il controllato”. Da un punto di vista delle leggi, la liberazione di un animale può configurarsi come atto di notevole gravità, di cui è bene dare informazione ai pubblici ufficiali che intendono dare corso alla decisione.

In caso di liberazione, il controllato è bene ponga a verbale il fatto, con una frase del tipo  

:”ho espresso il mio dissenso alla liberazione del/i soggetti sequestrati in assenza di parere del magistrato e di veterinario qualificato, facendo presente che l’atto avrebbe potuto produrre malessere e forse morte del soggetto e mio danno patrimoniale.

Gli ufficiali di pg. hanno comunque eseguito il rilascio”.

 

4- Lettura del verbale

E’ l’atto finale dell’operazione: va fatta con il massimo di calma e serenità, nonostante, com’è comprensibile, il momento sia tutt’altro che favorevole.  

Però occorre anche ricordare che l’atto del verbale è “irripetibile”, non può essere integrato né corretto successivamente ed incide fortemente sul risultato dell’azione giudiziaria. 

 

Ricordare anche che nessuno può porre fretta, pertanto c’è tutto il tempo necessario per leggere con attenzione e verificare se vi è

contenuto tutto ciò che abbiamo indicato come rilevante e se quanto riportato corrisponde al vero. In caso di dubbio,

apporre ulteriori note esplicative.